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Oggetto del presente contratto di viaggio sono i viaggi indicati nel presente sito e con le caratteristiche ivi descritte.
La responsabilità dell"organizzazione dei viaggi nei confronti dei viaggiatori e delle cose di loro proprietà è regolata dalle leggi e dalle convenzioni in vigore, nonchè dalle norme della Direttiva CEE num. 314/90.

Iscrizioni.
L"accettazione delle iscrizioni è subordinata da parte dell"organizzatore del viaggio alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata al momento della conferma da parte dell"organizzatore stesso.
Gli orari e i luoghi di partenza possono subire variazioni e saranno definitivamente riconfermati dall"organizzatore nel biglietto di viaggio.

Pagamenti.
All"atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto del 25% della quota di partecipazione.
Il saldo dovrà essere versato 30 giorni precedenti alla data di partenza.
Per iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza dovrà essere versato l"intero ammontare al momento dell"iscrizione.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell"agenzia intermediaria e/o dell"organizzatore la risoluzione di diritto.

Validità delle quote di partecipazione.
Le quote potranno in qualunque momento essere variate in conseguenza delle variazioni nel corso dei cambi, delle tariffe dei vettori e del corso e del corso dei servizi turistici.
Tali cambi e tariffe sono quelle in vigore al 30 settembre 2000. Il prezzo stabilito nel contratto non potrà comunque essere aumentato nei 20 giorni precedenti la data prevista per la partenza.
Se l"aumento del prezzo globale eccede del 10%, il partecipante è in facoltà di recedere dal contratto, purchè ne dia comunicazione scritta all"organizzatore entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione dell"aumento.

Rinunce.
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della somma versata al netto delle penalità, qui di seguito riportate, oltre agli oneri e spese da sostenersi per l"annullamento dei servizi (pari ad € 35,- per persona): penalità 10% dell"importo del viaggio fino a 60 giorni prima della partenza; penalità 25% dell"importo totale del viaggio da 59 a 30 giorni prima della partenza del viaggio; penalità 50% dell"importo totale del viaggio sino a 21 giorni prima della partenza del viaggio; penalità 75% dell"importo totale del viaggio sino a 15 giorni prima della partenza del viaggio; nessun rimborso dopo tale data.
I giorni antecedenti la partenza si calcolano contando pure i giorni festivi.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio.
Il cliente rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona sempre che la comunicazione pervenga all"organizzatore in tempo utile per le modifiche, in ogni caso almeno 15 giorni prima della partenza e sempre che non vi ostino ragioni di passaporto, visti, vaccinazioni o problemi per diverse sistemazioni alberghiere.
In caso di possibilità di sostituzione, al cliente rinunciatario verrà addebitata solo la quota di partecipazione, oltre alle maggiori spese da sostenersi per informare tutti i fornitori circa l"avvenuto cambiamento.
L"organizzazione si riserva tuttavia, senza impegno né responsabilità , di rimborsare eventuali somme recuperate per servizi non usufruiti a seguito di rinunce; rimborsare eventuali somme relative ai servizi non usufruiti in corso di viaggio.

Obbligo di segnalazione.
Ogni mancanza nell"esecuzione del contratto, rilevata in loco dal viaggiatore, dovrà essere segnalata all"accompagnatore.
Il viaggiatore dovrà altresì, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l"invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, all"Organizzatore entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di rientro presso la località di partenza.

Scioperi, sospensioni per avverse condizioni atmosferiche, avvenimenti bellici, disordini civili e militari, sommosse, calamità naturali, saccheggi atti di terrorismo.
Questi fatti ed altri simili costituiscono causa di forza maggiore e non sono imputabili ai vettori e all"Organizzatore.
Eventuali spese supplementari supportate dal partecipante non saranno pertanto rimborsate, né tanto meno lo saranno le prestazioni che per tali cause venissero meno o non fossero recuperabili.
Inoltre l"Organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo dei servizi dovuto a cancellazioni dei vettori aerei, marittimi e terrestri.

Bagaglio.
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo del viaggiatore e la società organizzatrice non potrà in ogni caso ritenersi responsabile per l"eventuale perdita o danno.

Annullamento del viaggio da parte dell"organizzatore.
L"organizzatore potrà annullare il contratto in qualsiasi momento ai sensi dell"art. 10 della Legge 1084 del 27 dicembre 1977 concernente la Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio, senz"altro obbligo che quello della restituzione delle somme versate.
L"organizzatore può egualmente annullare il contratto senza indennità quando il numero minimo dei viaggiatori previsto nel programma non sia raggiunto, sempre che ció sia portato a conoscenza del partecipante 20 giorni prima della partenza del viaggio.

Responsabilità dei vettori.
I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata del trasporto con loro mezzi, in conformità in quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto.
I trasporti sono pubblicati per conto dei vettori i cui servizi vengono impiegati durante il viaggio, né quindi li impegnano.

Fondo di Garanzia.
E" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo nazionale di Garanzia cui il Consumatore può rivolgersi, ai sensi dell"art. 21 Decr. Legisl. 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o dell"Organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) il suo rimpatrio in casi di viaggi all"estero.
Il Fondo deve altresì fornire un"immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasioni di emergenze imputabili o meno al comportamento dell"Organizzatore.
Le modalità di intervento nel Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell"art. 21 n.5 Decr. Legisl. 111/95.

Foro competente.
Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Trento.

comunicazione obbligatoria ai sensi dell"articolo 16 della legge 3 agosto 1998 num. 269 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all"estero.

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